LEGAL NEWS

ACCORDO BILATERALE CON GLI USA

Come anticipato dal Dott. Bernardini nel corso dell'ultimo incontro su aggiornamenti legali fiscali tenuto da Associazione Illustratori allo IED, dal 2009 e' in essere un accordo bilaterale con gli USA per evitare la doppia imposizione; in questo modo non puo' essere applicata alcuna 'withheld tax' all'origine e le imposte relative ai proventi derivanti da cessione di diritti di utilizzo di opere realizzate da professionisti residenti in Italia per clienti USA, vengono pagate in toto solo all'atto della presentazione della propria dichiarazione dei redditi.*

La legge in questione e' la Legge n. 20 del 3 marzo 2009
e si suggerisce di apporla sulle proprie note/fatture di pagamento da inviare ai clienti USA

Nel messaggio di accompagnamento si puo' scrivere un messaggio di questo tipo:

'Dear Sirs, 
there's a bilateral agreement between Italy and USA (Law n. 20 3 March 2009) dealing with issues related to double taxation.This agreement states that professionals (including illustrators) carrying out their work in Italy, are subject exclusively to the Italian Revenue Agency and are exempt from any withholding tax in the USA. The same applies to USA nationals working for an Italian company from within their national borders'.This means that the amounts due must be paid in full without any withheld tax as previously requested by the IRS.'

O qualcosa del genere.
Stiamo preparando un esempio di nota che riporta questa dicitura. Questo modello sara' inserito insieme agli altri nella sezione soci del sito www.associazioneillustratori.it





*La Legge riguarda i proventi derivanti da qualunque tipo di lavoro, operazione o servizio svolto in Italia per clienti con sede legale negli USA, non solamente per la cessione di Diritti di Autore.



TUTELARSI IN INTERNET
Ricerca di Costanza Favero.

Riportiamo l'articolo apparso sul Corriere della Sera del 25 maggio 2013 scritto da Valentina Santarpia.



Da pochi giorni è stato firmato un protocollo di intesa tra Agcom, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Agcom ( Antitrust), Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il  protocollo siglato a fine maggio sostituisce l'analogo del 2004 e testimonia la reciproca volontà di costanti e proficue relazioni da parte dei due enti .AGCOM e AGCM esercitano funzioni tra loro complementari,perseguendo interessi convergenti, ossia da una parte lo sviluppo e il mantenimento di adeguati livelli di concorrenza nei mercati e dall'altra  la tutela degli interessi dei consumatori.

L’attività di consultazione e cooperazione tra AGCOM e AGCM converge su un argomento saliente ossia  il diritto d'autore su Internet.
All'ordine del giorno il problema di tutelare dei contenuti editoriali su Internet e regolamentare l'utilizzo dei contenuti protetti da copyright quali filmati, immagini, illustrazioni, fumetti e quant'altro sia protetto dalla vigente L.d A.
Viene alla luce la debolezza e la lacunosità della legge sul Diritto d'Autore italiana che risale addirittura al 1941. Per fare un semplice paragone, in Francia la legge viene aggiornata in modo costante e l'ultima versione è del 2008. 
Per l'Italia riferimenti aggiornati sull'argomento più si trovano nel DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n.70


ALCUNE RIFLESSIONI IN MERITO
di Costanza Favero.

L' articolo di Valentina Santarpia ci fornisce due ulteriori importanti spunti, il primo  : 
 «circola ormai un mantra ingannevole: la Rete libera è bella, il copyright cattivo»

E la seconda riflessione ce la fornisce la chiusura :«i commissari vogliono colpire «la parte massiccia» dell'illegalità senza punire direttamente gli utenti finali, che invece andranno educati e informati»
Sarebbe davvero necessario incentivare la presa di coscienza collettiva dell'importanza di tutelare il diritto dell'Autore dell'opera nella sua diffusione pubblica, e,non secondario di riconoscere la necessità di corrispondere un compenso per l'utilizzo o la fruizione delle stesse .Una società davvero libera e progredita dovrebbe accettare questo concetto e incentivare il rispetto delle opere d'Autore come espressione cardine della cultura di un paese e considerare gli autori una categoria da valorizzare.
Se non si diffonde questo sentire qualsiasi sanzione agisce al momento ma non crea una vera coscienza e comportamento 'virtuoso'.

La proposta di rendere liberi i contenuti e addirittura la proposta di abolizione del copyright di alcuni  esponenti politici esprime l'idea di una falsa libertà perchè per 'accontentare' tutti si toglie la tutela ad una cosa insostituibile: la creazione dell’opera di ingegno.

Non bisogna confondere inoltre  'il contenuto' con 'il contenitore', la rete ci permette un accesso a una enorme quantità di opere e informazioni ma le opere considerate 'd'ingegno' sono di proprietà intellettuale dell'autore. L'autore o chi per esso le diffonde perchè il pubblico ne usufruisca e sono 'libere' e gratuite solo a discrezione dello stesso.
Perchè autori, grandi artisti, scrittori non potrebbero continuare a lavorare e produrre se non ricevessero proventi dalla diffusione delle loro opere.Costanza Favero


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SUL WEB L'ANTITRUST E L'AGCOM SCENDONO IN CAMPO
«Leggi per tutelare il diritto d'autore anche su Internet»
L'appello dei garanti al Parlamento

ROMA ? Una legge per tutelare il diritto d'autore su Internet: la chiedono a gran voce, anche se a distanza, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le comunicazioni, che ieri ha convocato a Roma i maggiori esperti nazionali e internazionali di diritto d'autore online. L'Antitrust ha inviato una comunicazione ufficiale a governo e Parlamento per chiedere di mettere all'ordine del giorno la tutela dei contenuti editoriali su Internet, «con soluzioni che tutelino contemporaneamente il diritto del pubblico alla diffusione della conoscenza e non soffochino le potenzialità della Rete». Perché, come semplifica Angelo Zaccone, presidente dell'Istituto italiano per l'industria culturale, «circola ormai un mantra ingannevole: la Rete libera è bella, il copyright cattivo». E invece no: la strada indicata dall'Antitrust è quella della «cooperazione virtuosa tra i produttori di contenuti editoriali e i fornitori di servizi innovativi che riproducono ed elaborano i contenuti protetti dai diritti di proprietà intellettuale». Il modello a cui guarda l'Autorità per la concorrenza non è tanto quello francese, dove grazie a un accordo con Google, che metterà a disposizione 60 milioni di euro, gli editori potranno sostenere la transizione digitale della stampa, quanto quello tedesco, che sta orientandosi verso una «disciplina della proprietà intellettuale», che introduca «una forma di remunerazione per gli editori». Un modello che impone di adottare «alcune cautele ? ammonisce l'Antitrust ? per impedire che i costi legati alla remunerazione degli editori si riversino sugli utenti finali». Ma la legge va fatta «in tempi adeguati», conclude l'Antitrust. Come sottolinea Gaetano Blandini, direttore della Siae: «Non c'è più tempo». È per questo che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è al lavoro: «Se il Parlamento non modifica una legge del 1941 ? spiega il presidente dell'Agcom Marcello Cardiani ? ci sentiamo legittimati ad agire dalle disposizioni esistenti». Si riferisce alla legge 70 del 2003, in cui si equiparava l'Autorità amministrativa a quella giudiziaria nell'«impedire o porre fine alle violazioni»: forti di quella norma, i commissari stanno mettendo a punto un nuovo regolamento. Due i punti chiave possibili. Uno è la rimozione delle singole opere, il cosiddetto notice and take down, come quello deciso dal tribunale di Milano che costrinse Google nel 2010 a eliminare un video su un ragazzino down vessato dai compagni. L'altro è la chiusura dei siti pirata, come accadde nel 2011 a BTJunkie.org per ordinanza del pm di Cagliari. E visto che nel mercato italiano una quota minima di utenti (1-2%) scarica illegalmente l'80% dei contenuti, i commissari vogliono colpire «la parte massiccia» dell'illegalità senza punire direttamente gli utenti finali, che invece andranno educati e informati. RIPRODUZIONE RISERVATA


Santarpia Valentina




NOVITA' IN AMBITO FISCALE

In seguito a quanto approvato con la Legge di Stabilita' 2013 e altre delibere goverative di fine 2012, vi segnaliamo qui di seguito le novita' in materia di imposte dirette e IVA riguardanti i professionisti con partita IVA operanti nel nostro settore. I punti 6,7,8 in verde, riguardano tutti, anche coloro che non sono in possesso di Partita IVA.

Ne approfittiamo per anticiparvi che martedì 19 febbraio, il consueto appuntamento del 3° martedì del mese con AI, avrà come tema: 
AUTORI DI IMMAGINI. ASPETTI LEGALI E FISCALI
Sarà un incontro sulla professione dell'autore di immagini con un avvocato e un commercialista esperti sull'argomento. La serata sarà l'occasione per valutare insieme anche queste novità in ambito fiscale del 2013. (seguirà nei prossimi giorni una comunicazione dettagliata sull'incontro)


1 - IVA per cassa
D'ora in poi l'IVA per una prestazione potra' essere versata dopo il pagamento della relativa fattura da parte del cliente e non piu' anticipata 
in caso di pagamento ritardato. Per far cio' occorrera' riportare la seguente dicitura in fattura: "Decreto Sviluppo – art. 32 bis DL 83/20125".

2 - Emissione fattura 
a soggetti passivi stranieri*D'ora in poi le fatture relative a delle prestazioni professionali, rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia, potranno essere emesse entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle stesse.

* Per soggetto passivo si intende:
-      chi svolge attività di impresa, arte o professione, titolare di partita IVA (Italia, intra UE) o di un numero identificativo (per soggetti extra UE);
-      enti, associazioni, altre organizzazioni che non svolgono attività commerciale ma che sono in possesso di un numero di partita IVA.

3 - Fatture per clienti esteri
Si conferma che le prestazioni di servizi per clienti stranieri sono esenti IVA eccetto che nel caso che i clienti siano privati o enti, organizzazioni e/o societa' prive di Partita IVA (VAT o equivalente)
ATTENZIONE: tutte le collaborazioni in ambito editoriale e di cessione di diritti di autore per l'estero (intra ed extra UE) non sono soggette a IVA, pertanto e' sufficiente l'emissione di una nota che riporti esclusivamente l'importo imponibile totale della cessione espresso sia nella valuta propria dell'altro paese che in EURO. Il cambio dev'essere quello relativo alla data di emissione della nota. nserire in nota la dicitura:
Fuori campo iva (art. 3, c. 4, lett. a) DPR 633/1972).
Per queste prestazioni non è prevista la presentazione dell’intrastat;


3.1 - Fatturazione per servizi in ambito pubblicitario per paesi intra UEObbligo di emissione di fattura; l’operazione è esclusa da IVA ex art 7 ter -  la fattura deve riportare la dicitura “inversione contabile”.
Obbligo di presentazione modello intrastat per servizi, con annotazione "operazione non soggetta".
Emissione fattura all'atto del completamento del lavoro e sua registrazione entro 15 giorni con riferimento alla data di emissione.

3.2 - Cessione di diritti per paesi extra UE

la fattura deve riportare la dicitura “operazione non soggetta ad IVA”.
 
  
4 - Addizionale regionale IRPEF 
La nuova normativa prevede che le regioni possano applicare maggiorazioni delle aliquote definte in relazione agli scaglioni di reddito. Tale maggiorazione oltre lo 0,5% sull'aliquota regionale 'di base' pari all'1,23% non verra' applicata sui redditi fino a 15.000€.

5 - Riduzione della percentuale di deducibilità delle auto aziendali
La legge di stabilità ha ristretto la quota di deducibilità
delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad autovetture, furgoni, ciclomotori e motocicli, che non sono esclusivamente strumentali per l’esercizio dell’attività propria dell’impresa e dei professionisti. Pertanto la deduzione e' ora del 20% (dal 40% previste precedentemente) calcolata su un massimale di 18.076€.
La deducibilita' per i professionisti si limita a un solo veicolo.

6 - TARES
Dal 1 gennaio 2013 entra in vigore il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi TARES in sostituzione della Tarsu, della Tariffa di Igiene ambientale (TIA1) e la Tariffa Integrata (TIA2). Per quanti non siano gia' iscritti alla Tarsu, si consiglia di farlo al piu' presto per evitare possibili sanzioni per la mancata registrazione e gli esborsi per i versamenti non effettuati negli anni precedenti.

7 - Dichiarazione IMU 
per variazioni intercorse nell’anno 2012.La dichiarazione IMU di cui sono qui allegati modello e istruzioni va compilata e trasmessa entro il 4 febbraio 2013.
Modello dichiarazione Imu: come va presentato

La dichiarazione IMU in genere va presentata al comune sul cui territorio si trovano gli immobili in tre distinte modalità:
1- consegna diretta al comune che ne rilascia ricevuta,
2- spedizione a mezzo posta, con raccomandata senza avviso di ricevimento,
3- invio in modalità telematica della Pec, la posta elettronica certificata.

8 - Incremento degli importi in detrazione per figli a carico
la detrazione “teorica” per ciascun figlio di età superiore o uguale ad anni 3, passa dagli attuali 800€ a 950€;
la detrazione “ teorica” per ciascun figlio di età inferiore ad anni 3, passa da 900€ a 1.220€.

Cambia, anche, la misura dell’ulteriore maggiorazione (da aggiungere ai suddetti importi teorici) spettante per ogni figlio a carico portatore di handicap ai sensi dell’art. 3 della L. 5 febbraio 1992 n. 104, che passa da 220€ a 400€.
Le nuove detrazioni diventano quindi:
- 1.350€ se il figlio ( portatore di handicap) ha un’età pari o superiore a tre anni;
- 1.620€ se il figlio disabile ha un’età inferiore a tre anni.
la detrazione in questione vale per figli naturali riconosciuti,
adottivi, affidati o affiliati; si considerano fiscalmente “a carico”, i figli che nel corso del periodo d’imposta hanno un reddito non superiore a 2.840,51€

Per ulteriori chiarimenti e' disponibile nella sezione riservata ai soci ulteriore documentazione, in particolare la 'Circolare 2013-01' del nostro Commercialista che l'ha redatta.


Il Consiglio Direttivo AI




IAF – International Authors Forum

Bruxelles, Belgio.

5 Dicembre 2012
La commissione Europea fa un passo avanti nel concordare una modernizzazione per il diritto d’autore nell’era digitale.

Oggi ha avuto luogo una discussione sull'approccio della Commissione europea ai contenuti (opere dell'ingegno ndr.) nell'economia digitale. L'entità degli effetti di questi cambiamenti imminenti sugli autori deve essere presa in considerazione in tutte le fasi del futuro processo decisionale e di azione. La petizione con la richiesta alla Commissione Europea di sostenere gli Autori ha ricevuto oltre 16.000 firmatari, fornendo una forza estremamente incoraggiante per garantire che la richiesta riceva attenzione adeguata. Il Forum Internazionale degli Autori ringrazia i suoi membri per aver firmato con i loro nomi. 
Questa lettera è stata inviata al Presidente Barroso per informarlo dei risultati della petizione.
Tra i sei temi di azione individuati in cui sono necessari progressi rapidi vi erano l'interscambio tra paesi di contenuti, contenuti generati dagli utenti, di ricerca di dati e di testi, di imposte sulle copie fatte da privati, l'accesso alle opere audiovisive e al patrimonio culturale. La Commissione ha dichiarato la sua intenzione a lavorare "per un moderno inquadramento del Diritto d'Autore che garantisca effettivo riconoscimento e la remunerazione dei titolari dei diritti, al fine di fornire incentivi sostenibili per la creatività, la diversità culturale e l'innovazione ... e contribuisca a combattere offerte illegali e pirateria." Un dialogo strutturato tra le parti interessate sarà lanciato all'inizio del 2013. L'IAF sostiene il riconoscimento da parte della Commissione della necessita' di consultazione delle parti interessate, e sollecita la Commissione all'ammodernamento del Diritto d'Autore in un modo che tenga conto dei diritti degli autori in tutte le fasi.
Clicca qui per leggere il resoconto della discussione della Commissione.


CUSIOSITA'

Una nuova consapevolezza deve nascere affinché il lavoro creativo che abbiamo scelto per noi possa essere svolto in modo professionale e sereno, dobbiamo essere in condizioni di dare il massimo senza timore di essere sfruttati o di incappare in spiacevoli avventure: oggi è di primaria importanza in un mercato in grande evoluzione ed estensione ed in un momento congiunturale diciamo non proprio eclatante che ci rende più deboli.
Abbiamo scelto di postare questi 2 video come spunto e stimolo, non si riferiscono direttamente alle tematiche del diritto d'autore e non sono tagliati perfettamente per gli autori di immagini. Appartengono infatti al mondo degli scrittori e dei designers…riscontriamo però notevoli punti di forza nella comunicazione e pertinenza di contenuti. Abbiamo la possibilità di trarre qualche utile lezione indispensabile alla nostra coscienza professionale.














COME VENDERE UN ORIGINALE ALL'ESTERO
Da "Domande frequenti " rivolte ad AI  

Risponde Paolo Rui per AI

1 - Vendita originali. Quando perviene una proposta di acquisto di originali il prezzo va fatto solo sul valore di questi perché proprietà delle immagini e diritti di utilizzo sono cose tra loro distinte. Anche se dovrebbe essere implicito, è comunque sempre meglio specificare che nel prezzo non sono compresi. Se serve una licenza, questa viene concessa a momento opportuno conoscendo quale ne dovranno essere gli utilizzi, il periodo e l'area geografica di diffusione.

2 - Pagamento. Per i pagamenti, una volta concordati gli importi, vanno forniti i seguenti dati:
- Banca e numero di conto
- Codice BIC/SWIFT (codice necessario per i pagamenti internazionali)

È consigliabile accettare esclusivamente un pagamento tramite bonifico bancario (Money order in inglese), perché è il metodo più rapido (una settimana contro un mese), le spese bancarie sono molto più basse e inoltre si vede prima se il denaro è effettivamente stato accreditato sul proprio conto.

3 - Spedizione. Se il destinatario decide di prelevare le opere da un corriere di sua conoscenza (FedEx o altri), la spedizione deve avvenire comunque solo dopo aver ricevuto l'accredito in banca dell'importo convenuto.
Per la spedizione viene richiesta la preparazione di una fattura proforma per “printed material” per un valore totale di 50€. L'invio di opere d'arte altrimenti prevede il nulla-osta della sovraintendenza dei beni culturali e di una procedura un po' complessa e in qualche modo più onerosa e lunga per la spedizione.

4 - Certificato di autenticità. Quando si vende un originale, l'autore è tenuto a fornire una attestazione di autenticità dell'opera.
Questa deve contenere le seguenti informazioni:

•         •         Nome e indirizzo dell'autore
•         •         Titolo dell'opera
•         •         Anno di realizzazione
•         •         Tecnica e supporto
•         •         Dimensioni
•         •         Codice di archiviazione
•         •         Data e firma dell'autore

La certificazione dovrebbe altresì indicare una dicitura di questo tipo:
La vendita dell'opera non prevede la cessione dei diritti che rimangono di proprietà dell'autore (The sale of the artwork doesn't include copyrights which remain the Author's property)

Sul prezzo degli originali, esistono delle tabelle di prezzo basate sulle dimensioni degli stessi. Il valore al centimetro (cm²) o pollice quadrato (in²) varia a seconda della tecnica e fama dell'autore.

La vendita degli originali in Italia è soggetta ad IVA al10% verso i privati e a IVA al 21% verso le aziende.
La vendita degli originali all'estero non e' soggetta a IVA.

Chi non possiede Partita Iva può emettere nota per l'importo complessivo della cessione. Tale compenso che alla fine dell'anno rientrerà nell'ambito delle prestazioni occasionali, non può superare nel totale delle cessioni il 50% dei compensi percepiti, pena il decadimento dell'occasionalità.



COME PROTEGGERE LE PROPRIE OPERE
Da "Domande frequenti " rivolte ad AI  

Risponde Paolo Rui per AI

Esistono vari sistemi per tutelarsi.
1 - Il primo e più semplice è quello di mettere un "watermark" su tutte le immagini che si intendono pubblicare anche a solo scopo promozionale in rete. Per questo basta usare Photoshop.
2 - ricordarsi di nominare tutte le proprie immagini con il proprio nome e cognome e poi il titolo, poi andare su "file info" in Photoshop e scrivere "copyright", è piuttosto noioso ma deve essere fatto.
3 - in caso di particolare progetto che si desidera tutelare salvare tutto su un cd o dvd o chiavetta flash o altro supporto digitale, chiuderlo in una busta imbottita, sigillarlo con ceralacca e spedirselo via raccomandata. Tenerlo da parte senza aprire la busta finché qualcuno non usa abusivamente le immagini. L'apertura dovrebbe essere fatta da un notaio che attesti l'integrita' del sigillo e confermi l'autenticità della data di spedizione;
4 - depositare alla SIAE i propri progetti (soluzione più onerosa). Per farlo occorre prima iscriversi;
5 - cominciano a crearsi archivi digitali per rispondere alla richiesta crescente di tutela da parte degli autori (di qualunque tipo). Uno di questi e' il Safe Creative creato in collaborazione tra un'organizzazione di Saragoza e una americana: www.safecreative.org. Il servizio base e' gratuito.
6 - e per concludere esiste il Digimark https://dfi.digimarc.com soluzione avanzatissima per controllare dove finiscono le proprie immagini. Costo servizio: 49$ fino a 1000 immagini e 99$ fino a 2000.

In definitiva la tutela deve essere considerata come uno strumento di deterrenza 'a priori' per dissuadere potenziali sfruttamenti commerciali non autorizzati delle proprie immagini. In mancanza però di normative precise tra stati non facenti parte della UE, USA, Commonwealth e pochi altri, rimane difficile poter contrastare usi e abusi delle proprie immagini negli altri paesi.
Gli utilizzi non commerciali talvolta sono da consigliarsi per aiutare a promuovere i nomi degli autori.